L’analisi della documentazione permette al Consulente di valutare se l’incarico proposto dal cliente è ammissibile e se la tesi di interesse del cliente è sostenibile
E’ possibile rilevare la genuinità o l’artificiosità di firme e sigle su contratti e assegni, di testamenti olografi e in generale, di qualsiasi manoscritto contestato. L’intervento del perito grafologo viene richiesto da studi legali, soggetti appartenenti alla magistratura, agenzie investigative, istituti di credito e privati cittadini, sia in ambito giudiziale sia in ambito stragiudiziale.
L’analisi della documentazione permette al Consulente di valutare se l’incarico proposto dal cliente è ammissibile e se la tesi di interesse del cliente è sostenibile
Il parere pro veritate è un parere con il quale il Consulente, esaminata la documentazione, indica al cliente le risultanze degli accertamenti espletati,
La Consulenza Tecnica di parte, rispetto al parere pro veritate, ha luogo quando il Tribunale ha già nominato un Consulente Tecnico di Ufficio.
l perito (o consulente tecnico) riveste la figura, prevista dalla giurisprudenza, di ausiliario del giudice o difensore tecnico della parte,
Il giudice incaricato nomina all’accorrenza il consulente d’ufficio (CTU) scelto tra i nominativi iscritti nell’albo apposito della sede di appartenenza del tribunale nel comune di residenza
“Uno dei settori di applicazione e specializzazione della grafologia forense è quello dell’accertamento su firme grafometriche o biometriche.
La firma grafometrica è una firma elettronica avanzata (F.E.A) realizzata analogamente alla firma autografa apposta su documento cartaceo. I dati biometrici vengono acquisiti tramite uno stilo che registra “dinamicamente” il movimento della mano su di una superficie dedicata, così come avviene analogicamente con la penna sulla carta. I dati biometrici acquisiti, in quanto sensibili, mediante un sistema di crittografia a due chiavi detto (crittografia asimmetrica) vengono associati al documento informatico, così da consentire successivamente, in caso di contenzioso, l’accertamento grafico.
Oltre all’aspetto prettamente tecnico-grafico, con la firma biometrica si pongono ulteriori questioni, legate alla protezione dei dati personali. I dati biometrici che sono “per loro natura, direttamente e univocamente collegati all’individuo e denotano in generale un’intrinseca, universale e irreversibile relazione tra corpo e identità, necessitano di garanzie particolari e cautele in caso di trattamento” (V. Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria – 12 novembre 2014 G.U. n. 280 del 2 dicembre 2014). In tale contesto, l’esperto forense si trova ad affrontare un nuovo scenario per il quale la sua competenza relativa agli adempimenti tecnici più specifici legati all’indagine peritale deve essere integrata da quella specifico connesso trattamento dei dati biometrici.
Grafologo forense
Socialworldagency